Si ricorda che ai sensi dell' art. 66 del vigente Regolamento di Polizia urbana, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.06 del 26.02.2007, i proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l’obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.
E’ vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.