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Messaggio di avviso

Al fine di rendere agibile le strade ed i marciapiedi da neve e formazioni di ghiaccio antistanti le abitazioni, si ricorda quanto disposto dal regolamento di polizia urbana all’art. 66 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26/02/2007 


Art. 66

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
I proprietari e gli inquilini di case, gli amministratori di condominio, gli esercenti dei negozi, laboratori e pubblici esercizi hanno l’obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio per la parte di marciapiede di accesso dalla strada alle abitazioni, ai negozi, laboratori, pubblici esercizi ed agli altri edifici o dalla sede stradale fino agli accessi predetti.
In caso di abbondanti nevicate il Responsabile del Servizio potrà ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi. E’ vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.